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Latte

Sostantivo maschile.

Il prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie delle femmine dei Mammiferi: liquido bianco, opaco, contenente, in soluzione o sospensione, proteine, grassi, carboidrati, sali minerali, fra cui il fosfato di calcio, vitamine, ormoni, e antigeni; è un alimento completo e indispensabile per la prole nel primo periodo della vita; per norma, con tale termine si deve intendere solo il latte vaccino, mentre per quello degli altri mammiferi si deve specificare la specie da cui è prodotto: l. materno, di capra, di asina; di pecora; l. condensato, in polvere, ecc. 

Il Regolamento (UE) 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, stabilisce che: 

Latte e prodotti lattiero-caseari 

  1. Il “latte” è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione. La denominazione “latte” può tuttavia essere utilizzata: 
    1. per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV;
    2. congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.
  2. Ai sensi della presente parte per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.IT L 347/814 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013.
    Secondo la legge dell’Unione Europea, il termine “latte” non può essere utilizzato per la commercializzazione dei derivati vegetali, essendo la denominazione legale “latte” riservata esclusivamente alla commercializzazione del prodotto della secrezione mammaria, ottenuto mediante una o più mungiture, senza aggiunta o sottrazione.
    È del 14 Giugno 2017 la sentenza (C-422/16) della Corte di Giustizia europea, che fa chiarezza sull’utilizzo della denominazione “latte” nei prodotti alimentari. Secondo la sentenza tale denominazione, così come le denominazioni che si riferiscono a prodotti lattiero caseari (quali “crema di latte o panna”, “chantilly”, “burro”, “formaggio” ecc.), non può essere utilizzata per la commercializzazione e la pubblicità di prodotti puramente vegetali, in quanto riservata al latte e ai prodotti derivati dal latte, ossia prodotti di origine esclusivamente animale.”